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Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente
la disciplina della pesca marittima . (Modificato
con : · D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057 · D.M. 4 agosto 1982 · D.M. 21
aprile 1983 · D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651 E' omesso il testo degli articoli di alcune sezioni di argomento
amministrativo.
TITOLO
I. DELL' ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE
CAPO
I. DISPOSIZIONI GENERALI CAPO
II. DEGLI ORGANI CONSULTIVI Sezione 1. Della commissione
consultiva centrale per la pesca marittima.
Sezione 2. Della commissione
consultiva locale per la pesca marittima.
CAPO
III. DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TITOLO
II DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE.
CAPO
I. DEI PESCATORI Sezione 1. Dell'iscrizione
nel registro dei pescatori. Sezione 2. Del conseguimento
dei titoli o delle specializzazioni professionali.
Sezione 3. Del certificato
di iscrizione. CAPO
II. DELLE IMPRESE DI PESCA CAPO
III DEL PERMESSO DI PESCA TITOLO
III. DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA
CAPO
I- DISPOSIZIONI GENERALI CAPO
II DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
Sezione 1- Disposizioni
comuni a tutti gli attrezzi. Sezione 2. Delle reti da
posta. Sezione 3. Delle reti da
circuizione. Sezione 4. Delle reti da
traino. Sezione 5. Delle altre reti
e degli ami. Sezione 6. Delle tonnare e
mugginare. CAPO
III. DELLE PESCHE SPECIALI. Sezione 1. Della pesca del
corallo. Sezione 2. Della pesca del
novellame. Sezione 3. Della pesca
subacquea. Sezione 4. Delle altre
pesche. Sezione 5. Della raccolta di
vegetazione marina. CAPO
IV. DELLA PESCA SPORTIVA TITOLO
IV. DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI.
TITOLO
V. DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA
TITOLO
I. DELL' ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE CAPO
I. DISPOSIZIONI GENERALI 1.
(Sfera di applicazione) - Il presente regolamento si applica alla
pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste
fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, in
materia di pesca. Nelle zone di mare dove sboccano fiumi e altri corsi
d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente
con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si
applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e
degli altri sbocchi in mare. 2.
(Prodotti della Pesca). - Sono prodotti della pesca gli organismi
viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque
indicate nell'art. 1. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali
organismi, sia nelle acque libere e che negli spazi acquei sottratti al
libero uso o riservati agli impianti di pesca. I prodotti della pesca si
distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati. Sono
prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti a bordo o
negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla
congelazione. 3.
(Attrezzi da pesca). Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli
apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell' art 2. Ai
fini della disciplina della pesca gli attrezzi consentiti si distinguono in:
reti, ami, altri strumenti ed apparecchi. 4.
(Reti). - Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi
natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione
al loro impiego, nei seguenti tipi; reti da posta, reti da circuizione, reti
da traino, reti da raccolta, reti da lancio. Le reti da posta sono quelle
destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare
pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti
fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino, le seconde
sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti. Le reti di circuizione
sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata
azione di recupero, un branco di pesci. Le reti da traino sono quelle
rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento,
organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a
strascico, che possono essere rimorchiate da navi o tirate da terra, e in
reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti o
pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in
contatto con il fondo. Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo
di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno
destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini. Le
reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate con moto
dalla superficie al fondo, a catturare pesci. 5.
(Attrezzi con ami). - Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a
catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze fisse o
trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e
sul fondo. Le lenze fisse composte da uno o più ami sono quelle manovrate a
mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono
quelle, composte da uno o più ami rimorchiate da navi. I parangali fissi,
composti da più ami sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti,
composti da più ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle
correnti. 6.
(Altri strumenti e apparecchi). Gli altri strumenti e apparecchi da
pesca si suddividono in relazione al loro impiego nei seguenti tipi: 1)
trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate
stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole
mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca
e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli; 2)
strumenti azionati a mano o da altra forza di propulsione atti ad agganciare
singoli esemplari di organismi marini quali fiocine, arpioni; 3)
strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o
comunque annidati nel substrato quali ingegni, rastrelli, raffi, pale,
picconi. 7.
(Classi di pesca). L'attività di pesca si divide in rapporto al
fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca
scientifica, pesca sportiva. - La pesca professionale è l'attività
economica, destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi
indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di
cui al titolo il del presente regolamento. -La pesca scientifica è
l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata
dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo. -La pesca sportiva è
l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto
qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di
pesca. 8.
(Navi per la pesca professionale). Le navi destinate alla pesca
professionale si distinguono nelle seguenti categorie: 1)
navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazioni di attrezzi da pesca
e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della
pesca sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica, 2)
navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da
pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della
pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura, 3)
navi che per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi
da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata, 4)
navi che per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi
da pesca sono atte alla pesca costiera locale, 5)
navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca, 6)
navi che per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo sono
destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per
l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto
dei prodotti della pesca. L'
assegnazione alla rispettiva categoria spetta al Capo del compartimento
marittimo all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori e nei
registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di
assegnazione alla Categoria può proporsi ricorso il Ministro per la marina
mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. 9.
(Tipi
di pesca professionale).
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle
categorie di pesca previste dall'art. 220 cod. della nav. E dall'art. 408 del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con d.P.R. 15 febbraio
1952 n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca
costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica;
la pesca costiera a sua volta si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei
miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da
terra. La pesca ravvicinata, si esercita nelle acque marittime fino ad una
distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non
inferiore alla terza. La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare
Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La
pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria. 10.
(Impianti di pesca). Pesca. professionale è anche quella esercitata
mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o
permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e
alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini. CAPO
II. DEGLI ORGANI CONSULTIVI Sezione
1. Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 11.
(Attribuzioni). 12. (Funzionamento
della commissione). 13. (Assenza
o impedimento del presidente). 14.
(Nomina di nuovi membri). 15.
(Riconferma o nuova designazione dei
membri). 16. (Integrazione
della commissione). 17.(Convocazione).
18. (Segretario). 19. (Indennità).
20.(Regolamento interno). Sezione
2. Della commissione consultiva locale per la pesca marittima. 21.
(Attribuzioni). 22.
(Funzionamento della commissione). 23. (Assenza o impedimento del
presidente). 24. (Convocazione).
25. (Rinvio). CAPO
III. DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 26.
(Attività di ricerca). 27.
(Istituti scientifici riconosciuti).
28. (Istituti
scientifici e ricercatori singoli autorizzati). 29. (Obblighi degli istituti
scientifici riconosciuti). 30.
(Documento per il personale degli
istituti scientifici riconosciuti od autorizzati). 31. (Imbarco dei ricercatori e
del personale dello Stato). TITOLO
II DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE. CAPO
1. DEI PESCATORI Sezione
1. Dell'iscrizione nel registro dei pescatori. 32.
(Registro dei pescatori). 33.
(Modello del registro). 34.
(Ufficio di iscrizione). 35.
(Requisiti e condizioni per
l'iscrizione). 36. (Documenti per l'iscrizione). 37.
(Altri documenti). 38.
(Presentazione della domanda). 39.
(Qualifiche per l'iscrizione). 40.
(Rubrica per qualifiche). 41.
(Iscrizione nelle matricole della gente di mare). 42.
(Iscrizione degli stranieri). 43.
(Annotazioni nel registro). 44.
(Trasferimento di iscrizione) 45.
(Cancellazione dal registro).
45-bis. (Ricorso al Ministro della marina mercantile). 46. (Registrazione nel
registro). 47. (Prima
iscrizione nel registro). Sezione
2. Del conseguimento dei titoli o delle specializzazioni professionali. 48.
(I titoli professionali marittimi). 49. (Capopesca). 50. (Capopesca
per la pesca ravvicinata). 51.
(Capopesca per la pesca d'altura). 52.
(Capopesca per la pesca oceanica). 53.
(Capopesca per gli impianti di pesca).
54. (Frigorista).
55. (Specializzazioni
Professionali). 56. (Attività
valida per conseguire i titoli). 57.
(Delle prove d'esame). Sezione
3. Del certificato di iscrizione. 58.
(Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori). 59.
(Rilascio del certificato). 60.
(Possesso del certificato). 61.
(Annotazioni sul certificato). 62.
(Ritiro del certificato). CAPO
II. DELLE IMPRESE DI PESCA 63. (Registro delle imprese di pesca). 64. (Ufficio di iscrizione). 65.
(Rappresentanza dell’ impresa di pesca) (abrogato) 66. (Iscrizione nel registro).
67.
(Documenti per l'iscrizione). 68.
(Annotazioni nel registro). 69.
(Trasferimento di iscrizione). 70.
(Cancellazione dal registro). 71.
(Reiscrizione nel registro). 72.
(Certificato di iscrizione). 73.(Prima
iscrizione nel registro). CAPO
III DEL PERMESSO DI PESCA 74.
( Richiesta del permesso). 75.
(Documenti per il rilascio del permesso). 76.
(Rilascio del permesso). 77.
(Validità del permesso). 78.
(Autorizzazione provvisoria). 79.
(Variazioni). 80.
(Cessazione della validità del permesso). 81.
(Rinnovo del permesso). 82.
(Duplicato del permesso di pesca). 83.
(Ritiro del documento). 84.
(Documenti di bordo). 85.
(Rilascio del primo permesso).
TITOLO
III. DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA CAPO
1- DISPOSIZIONI GENERALI 86.
(Novellame). Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle
risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stato
giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle
dimensioni indicate negli articoli che seguono. 87.
(Lunghezza minima dei pesci). Si considerano pesci allo stadio
giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza,
stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie
la lunghezza è così fissata: Storione
(Acipenser s.p.p.) ....................................... cm. 60 Storione
ladano (Huso huso).......................................cm. 100 Anguilla
(Anguilla anguilla)...........................................cm. 25 Spigola
(Dicentrarchus labrax).................................... cm. 20 Sgombro
(Scomber s.p.p.)......................................... cm. 15 Palamita
(Sarda sarda).................................................cm.25 Tonno
(Thunnus thynnus)............................................. cm. 70 Alalonga
(Thunnus alalunga)......................................... cm. 40 Tonnetto
(Euthynnus alletteratus)................................... cm. 30 Pesce
spada (Xiphias gladius) ....................................... cm. 140 Sogliola
(Solea vulgaris)................................................. cm. 15 Nasello
e merluzzo (Merluccius merluccius).....................cm. 11 Triglia
(Mullus s.p.p. )......................................................cm. 9 Nel
prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni
inferiori a non più del 10% di quelle indicate al comma precedente. Il
Ministro della marina mercantile sentita la commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, può stabilire su proposta del competente capo di
compartimento e per comprovate esigenze, connesse alla conservazione ed al
miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica,
lunghezze minime superiori a quelle previste dal 1° e dal 2° comma del
presente articolo. La proposta del capo di compartimento deve essere
preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca
marittima. 88.
(Lunghezza minima dei crostacei). Si considerano crostacei allo
stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza
inferiore alle seguenti Aragosta
(Palinurus elephas)..............................cm. 30 Astice
(Homarus gammarus)............................. cm. 30 Scampo
(Nephrops norvegicus)........................cm. 7 89.
(Dimensione minima dei molluschi bivalvi). Si considerano molluschi
bivalvi, (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle
seguenti dimensioni: Ostrica
(Ostea sp.)................................................. cm. 6 Cozza
(Mitilus sp.)..................................................cm. 5 Vongola
(Venus gallina e Venerupis sp.)..................cm. 2,5 Tartufo
di mare (Venus verrucosa)..........................cm. 2,5 Cannello
o cannolicchio (Solen s.p. e Ensis sp.)...... cm. 6 Datteri
di mare (Lithophaga lihophaga) ...................cm. 5 Cape
Sante (Pecten jacobaeus)..............................cm. 10 90.
(Misurazione delle dimensioni). La lunghezza dei pesci si misura
dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo
della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa
non presente i due lobi. La lunghezza dei crostacei si misura dall' apice
dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o
al diametro massimo delle conchiglie. 91.
(Divieto di detenzione di organismi sotto misura). Gli esemplari di
pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite
negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere
rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è
tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove
possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle
previste nei precedenti artt. 87, 88 e 89. Debbono altresì essere rigettate
in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti
uova sotto l'addome. 92.
(Limitazioni per le altre attività di pesca). Per la tutela della
montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina
mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare
poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il
luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua naturali o artificiali ovvero
in quelle che comunicano direttamente con lagune bacini di acqua salsa o
salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto. 93.
(Pesca di specie adulte di piccola taglia). Nessun limite di
lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono
le misure indicate negli artt. 87 e 88. 94.
(Pesca a fini scientifici). Le limitazioni previste nel presente
titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che
bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca. 95.
(Decreti ministeriali per la disciplina della pesca). CAPO
III DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA Sezione
1- Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi. 96.
(Norme dì comportamento). I pescatori debbono tenersi a conveniente
distanza gli uni dagli altri in conformità del tipo di attrezzo impiegato,
secondo le consuetudini locali, salva la osservanza di diverse disposizioni
di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della
commissione consultiva locale per la pesca marittima al fine di assicurare il
disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva
circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e
fissarne turni per il loro impiego. 97.
(Disposizioni di carattere locale). Il Capo del compartimento su
conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e
previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile può disciplinare
l 'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo
consuetudini locali. Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli
Istituti indicati nell'art. 27, quando detti attrezzi possono recare danno al
patrimonio ittico. 98.
(Zone di tutela biologica). Il Ministro per la marina mercantile,
sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare
o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il
mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi
scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di
accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero
impoverite da un troppo intenso sfruttamento. 99.
(Pesca con sistemi speciali). L'impiego della corrente elettrica,
anche associata con apparecchi di aspirazione o con altri attrezzi di
cattura, e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo
sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la marina
mercantile. 100.
(Misurazione della maglia delle reti). La misurazione della maglia
delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cioè la
distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia
stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnate ed usata. 101.
(Pesche speciali). Le disposizioni del presente capo si applicano
anche all'esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente
stabilito.
102.
(Disciplina speciale delle reti). Sezione
2. Delle reti da posta. 103.
(Reti consentite). E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete
da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purché le
dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate
dei prescritti segnali. Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni
delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o acciughe. 104.
(Segnalazione delle reti). Le reti da posta devono essere munite di
segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non
più di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di
galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte,
dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non
inferiore a mezzo miglio. 105.
(Limitazioni di uso). E' vietato collocare reti da posta ad una
distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti più foranei,
naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei
fiumi o di altri corsi d'acqua o bacini. Sezione
3. Delle reti da circuizione. 106.
(Reti consentite). E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete
da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo
purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10. 107.
(Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo). E' vietato
l'impiego di reti da circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente,
di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di mare nelle quali la
profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine
dalla costa. 108.
(Uso di fonti luminose). L'uso di fonti luminose per l'impiego di
reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità
delle acque sia inferiore ai 30 metri entro le tre miglia marine dalla costa.
Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del
mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può
stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi
di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose
nelle acque del compartimento. Sezione
4. Delle reti da traino. 109.
(Reti consentite). E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete
da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma
o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo
"rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a
propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle
norme indicate negli articoli seguenti. 110.
(Misura delle maglie delle reti). Le reti da traino non possono
essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40
millimetri. 110
bis. (Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico).
L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a
carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina
mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca
marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purché
tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure,
in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di
risoluzione in caso di controversia. Il valore accettato per l 'apertura
della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una
serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete,
seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando
dall'estremità posteriore del sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da
questa estremità. La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve
trovarsi né vicino ai bordi della rete, né in prossimità di relinghe,
cuciture e giunzioni. 110
ter. (Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività
delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi). E’
fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di
montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere
come effetto la riduzione della selettività del sacco. E’ consentito l’uso
di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto
del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall’abrasione
del fondo marino. E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l’apertura
delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie
del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore
compreso tra 100 e 150% della larghezza del sacco interno 110
quater.
(Deroghe). Il Ministro della marina
mercantile, con la procedura di cui all’art. 32 della legge 14 luglio 1965,
n. 963, può consentire l’uso di reti a strascico con maglie aventi
apertura inferiore a 40 mm. nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura
di specie i cui individui allo stadio adulto non possono essere
convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare. 111.
(Limitazioni di uso). E’ vietato l’uso di reti da traino nelle
zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri
entro le tre miglia marine dalla costa salvo che la pesca sia esercitata con
natanti a remi o a mano da terra. 112.
(Norme di comportamento). È vietato 1'esercizio dalla pesca con
reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali
di posizione di altri attrezzi da pesca. Sezione
5. Delle altre reti e degli ami. 113.
(Reti di raccolta consentite). - È consentito l'impiego di tutti i
tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da
impianti fissi a terra come "trabucchi", " bilance",
"quadre" e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente.
Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale
per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella
collocazione di detti impianti. E’ consentito, altresì, salvo quanto
stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da
raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi. 114.
(Misura delle maglie delle reti). Le reti da raccolta non possono
essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10. 115.
(Reti da lancio). È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da
lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio"
e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie. 116.
(Segnalazione degli attrezzi con ami). I parangali debbono essere
muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo distanziati tra
loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite
di galleggianti di colore giallo con bandiera di giorno e fanale di notte,
dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non
inferiore a mezzo miglio. Sezione
6. Delle tonnare e mugginare. 117.
(Distanze per l'impianto). L’ impianto di una tonnara non può
essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un
miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i
concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli
particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali
spostamenti di tonnare. Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane
in tali condizioni, non sono applicabili la disposizione del comma
precedente. 118.
(Segnalazione delle tonnare). La tonnara deve essere segnalata con
barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su
tali barche devono essere collocati i seguenti segnali: - di notte: due
fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell’orizzonte:
rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco
l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa per
entrambi non inferiore alle due miglia; - di giorno due palloni, il superiore
rosso e l'inferiore bianco alzati al posto dei fanali predetti e visibili
alla distanza non inferiore a due miglia 119.
(Limitazioni per altre attività di pesca). Durante il periodo di
funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, e vietato l’esercizio
di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di
un miglio sottovento dalla tonnara stessa salvo i proprietari o i
concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli
particolari E’ altresì vietato l’esercizio di qualsiasi altra forma di
pesca nella zona di tre miglia verso l’alto mare dal punto più foraneo di
ciascuna tonnara. 120.
(Tonnarelle). Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è
vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500
metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla ton-narella stessa, salvo le
maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in
forza di titoli particolari. E’ altresì vietato l'esercizio di ogni altra
forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare misurata dal punto
più foraneo di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che
precedono sono raddoppiate per pesca esercitata con fonti luminose. 121.
(Mugginare). Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è
vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100
metri dalla mugginara stessa. Per quanto non espressamente disposto si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede. 122.
(Rinvio). Per l’impianto e la segnalazione delle tonnarelle e
delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare. CAPO
III. DELLE PESCHE SPECIALI. Sezione
1. Della pesca del corallo. 123.
(Denuncia di scoperta). La denuncia della scoperta di un nuovo banco
di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge, deve essere presentata
all'ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e dove indicare le
generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonché
l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso. 124.
(Stagione di pesca). La stagione di pesca del corallo coincide con
l'anno solare. Sezione
2. Della pesca del novellame. 125.
(Novellame per l’allevamento). Il Ministro per la marina
mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato
agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasposto di
esso. L’imprenditore per ottenere il permesso, deve presentare domanda all’ufficio
di iscrizione, indicando, oltre quanto richiesto nei nn. 1), 2) e 4) dell’art.
74, il periodo di tempo e le zone in cui intende oo. effettuare la pesca, i
mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l’elenco
dei pescatori addetti. Il permesso è rilasciato su modello approvato con
decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le
indicazioni previste nel comma che precede. Ogni successiva variazione deve
essere annotata nel permesso, su istanza dell'imprenditore, dall'autorità
marittima. 126.
(Novellame per consumo). Il Ministro per la marina mercantile, nelle
forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare
la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del
novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non
superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di
ciascun anno. 127.
(Attrezzi consentiti). L'impiego degli attrezzi per la pesca del
novellame è consentito solo per il periodo di validità della relativa
autorizzazione Sezione
3. Della pesca subacquea. 128.
(Esercizio della pesca subacquea professionale). La pesca subacquea
professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso
della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in
apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi
è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la
raccolta di corallo e molluschi. E’ consentito trasportare sullo stesso
mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili ed apparecchi di
respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per
l'esercizio della pesca subacquea. 128
bis. (Esercizio della pesca subacquea sportiva). La pesca subacquea
sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi
ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione
solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può
raccogliere coralli o molluschi. E’ consentito trasportare sullo stesso
mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di
respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio
della pesca subacquea. 129.
(Limitazioni). L’esercizio della pesca subacquea è vietato a)
a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b)
a distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da
posta; c)
a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d)
in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei
porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e)
dal tramonto al sorgere del sole. 130.
(Segnalazione). Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di
segnalarsi con un galleggiante recante un bandiera rossa con striscia
diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il
subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve
essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di
50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante
portante la bandiera di segnalazione. 131.
(Limitazione di uso del fucile subacqueo). È vietato tenere il
fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione. Sezione
4. Delle altre pesche. 132.
(Pesca dei crostacei). La pesca dell'aragosta (Palinurus elephas -
P. vulgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus
gammarus - H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. 133.
(Pesca dei molluschi). La pesca dei molluschi bivalvi è consentita
senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca dei molluschi e, in
particolare quella delle seppie (sepia sp.), mediante nasse, tramagli e altri
attrezzi fissi possono essere disciplinate dal capo del compartimento
marittimo, sentito il parere della commissione consultiva per la pesca
marittima. 134.
(Pesca del pesce spada). Sono vietati la pesca e il commercio allo
stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre. Sezione
5. Della raccolta di vegetazione marina. 135.
(Raccolta di fanerogame). Alla raccolta delle fanerogame marine si
applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite
dagli art. 51 del cod. nav. e 54 del relativo regolamento approvato con
d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. 136.(Sfruttamento del banco). Lo sfruttamento del banco di alghe e di
fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialità. CAPO
IV. DELLA PESCA SPORTIVA 137.
(Disciplina della pesca sportiva). La pesca sportiva si esercita
alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto
non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla
disciplina della pesca, in quanto applicabili. 138.
(Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca
sportiva). Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la
pesca sportiva sono: a)
coppo o bilancia; b)
giacchio o rezzaglio o sparviero; c)
lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini,
correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a
piedi; d)
lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni; e)
nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna
per cefalopodi; f)
parangali fissi o derivanti; nasse. 139.
(Norma di comportamento). E’ vietato l’esercizio della pesca
sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca
professionale. 140.
(Limitazioni d’uso degli attrezzi). L’uso degli attrezzi per la
pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni: a)
non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b)
non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro
superiore a 16 metri; c)
non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d)
il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna
imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle
persone presenti a bordo; e)
non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse
qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f)
è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata
nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la
fiocina è consentito l'uso di una lampada. 141.
(Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali). (abrogato) 142.
(Limitazione di cattura). Il pescatore sportivo non può catturare
giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg.
complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere
catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie
appartenga. 143.
(Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva). Nell’esercizio
della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come
definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e
successive modificazioni e integrazioni. 144.
(Manifestazioni sportive). Le manifestazioni e le gare di pesca
sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di
pubblica sicurezza sono subordinate all’approvazione del capo del
compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella
quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e
delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare
svolgimento. Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai
partecipanti alle manifestazioni sportive. TITOLO
IV. DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI. 145.
(Autorizzazione). L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di
lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo
effettuata, è subordinata all'autorizzazione del capo del compartimento
marittimo. 146.
(Domanda di autorizzazione). 147.
(Istruttoria). 148.
(Condizioni per l’autorizzazione). 149.
(Nuove autorizzazioni). 150.
(Verifica). 151.
(Ispezioni). 152.
(Revoca). 153.
(Spese). TITOLO
V. DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA 154. (Personale civile del Ministero della marina mercantile). 155. (Distintivo di riconoscimento). 156. (Impiegati di nuova nomina).
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