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Regolamento
(CE) n. 2742/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999,
che stabilisce, per
il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per
alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e,
per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e
che modifica il regolamento (CE) n. 66/98.
Gazzetta
ufficiale n. L 341 del 31/12/1999
Testo:
REGOLAMENTO
(CE) N. 2742/1999 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1999
che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse
associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque
comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti
limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992,
che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in
particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che
stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle
attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n.
2113/96(2) in particolare l'articolo 21,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio
provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare,
della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la
pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale
e responsabile delle risorse su base sostenibile;
(2) in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92,
spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, fissare il
totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi
di pesca; le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri
e ai paesi terzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punto iv) di detto
regolamento;
(3) ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti suddetti,
occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di
pesca;
(4) occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a
livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere
alla gestione delle navi battenti la loro bandiera;
(5) secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del
Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la
gestione annuale dei TAC e dei contingenti(3), è necessario indicare quali
stock siano soggetti alle varie misure ivi definite;
(6) secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia
di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sulla pesca con il Regno di
Norvegia(4), con il governo della Danimarca e il governo locale delle isole
Faerøer(5), il governo locale della Groenlandia(6); con la Repubblica
d'Islanda(7); con la Repubblica estone(8), con la Repubblica lettone(9) e con
la Repubblica lituana(10);
(7) a norma dell'articolo 122 dell'atto di adesione del 1994, le condizioni
alle quali possono essere pescati i quantitativi attribuiti nel quadro
dell'adesione rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima
dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994;
(8) a norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di
pesca conclusi dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia con paesi
terzi sono gestiti dalla Comunità; conformemente a tali accordi, la
Comunità ha tenuto consultazioni con la Repubblica di Polonia e la
Federazione russa;
(9) la Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per
la pesca; tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la
fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione; è quindi
opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni;
(10) per motivi di conservazione degli stock, la commissione interamericana
per il tonno tropicale (IATTC) ha accettato di fissare limiti di cattura per
taluni stock di tonnidi nell'oceano Pacifico; è opportuno che la Comunità
si adegui a tali limiti al fine di collaborare alla conservazione degli stock
in causa;
(11) l'utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla
normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n.
2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di
controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(11), al
regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel
Mediterraneo(12), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno
1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca
speciali(13), al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del
Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt
e dell'Øresund(14) e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30
marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche per la protezione del novellame(15);
(12) per contribuire alla conservazione degli stock ittici, è necessario che
nel 2000 vengano applicate talune misure complementari relative al controllo
e alle condizioni tecniche delle attività di pesca;
(13) per istituire un sistema globale di TAC e di contingenti, è appropriato
trasferire alcune disposizioni dal regolamento (CE) n 66/98 del Consiglio al
presente regolamento, in particolare quelle relative ai divieti di pesca, ai
TAC, ai periodi di applicazione e alle condizioni specifiche cui sono
soggette le operazioni di pesca;
(14) per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla
Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle
risorse marine viventi in Antartide (CCAMLR) e, di conseguenza, all'obbligo
di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, le pertinenti date
di applicazione sono quelle corrispondenti all'inizio dei rispettivi periodi
di applicazione dei TAC specificati nell'allegato 1 g;
(15) per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità, è
importante che le zone di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2000; data
l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di
sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti
nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. Il presente regolamento fissa per il 2000 le possibilità di pesca di
taluni stock e gruppi di stock ittici applicabili
i) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e immatricolate in detti
Stati, in seguito denominate "navi comunitarie" o "navi
CE", in zone dove sono imposti limiti di cattura, e
ii) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e immatricolate in tali
paesi, in seguito denominate "navi dei paesi terzi", in acque
soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito
denominate "acque comunitarie" o "acque CE",
nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono
essere utilizzate.
Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono
fissate per il periodo specificato all'allegato 1 g.
2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse
sotto forma di:
a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali
autorizzazioni;
b) parti dei TAC disponibili per la Comunità;
c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;
d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di
cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti;
e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque
comunitarie.
Articolo 2
1. Le definizioni delle zone CIEM(16), COPACE(17) (Atlantico centro-orientale
o zona principale di pesca FAO 34), NAFO(18) e CCAMLR(19) figurano
rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17
dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture
nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico
nord-orientale(20), nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23
ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture
nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse
dell'Atlantico settentrionale(21), nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del
Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche
sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca
nell'Atlantico nord-occidentale(22) e nel regolamento (CE) n. 66/98.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della
convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli
Stati costieri;
b) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di
Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di
Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino alla costa
svedese;
c) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen
al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a
sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da
Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
d) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione
CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella
lettera b);
e) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte
della sottodivisione 29 situata a nord di 59°30' di latitudine nord.
CAPITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE
Articolo 3
1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o
in quelle internazionali sono fissate negli allegati 1 e 2.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei
contingenti fissati all'allegato 1, nelle acque soggette, in materia di
pesca, alla giurisdizione delle Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda,
della Lituania, della Lettonia, della Norvegia - compresa la zona di pesca
intorno a Jan Mayen -, della Polonia e della Federazione russa, nel rispetto
delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 12.
3. Gli importi da versare per il 2000 in virtù degli accordi sulle relazioni
in materia di pesca tra la Comunità europea e le Repubbliche di Lettonia e
Lituania sono fissati come segue:
>SPAZIO PER TABELLA>
I suddetti contributi sono versati su conti designati dalle autorità dello
Stato interessato.
Articolo 4
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non
pregiudica:
a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3760/92;
b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4,
dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2847/93;
c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 847/96;
d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
847/96;
e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.
847/96.
Articolo 5
Flessibilità dei contingenti
Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si
applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3
e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i
coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello
stesso regolamento, sono fissati per il 2000 nell'allegato 3.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie
1. Egrave; vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock
per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti
casi:
(i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di
un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
(ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita
tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora
esaurita, oppure
(iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono
mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di
dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 od a 40 mm nella
regione 3, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure
(iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite
dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno
1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe
destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto,(23); oppure
(v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o
sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri,
sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure
(vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche
svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.
Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della
Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite
contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono
i punti iii), iv), v) e vi).
2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di
pesca di cui all'allegato 2, è fatto divieto alle navi che effettuano
attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non
sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere
alla loro assegnazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n.
850/98.
Articolo 7
Limiti di accesso
1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello
Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della
Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia
sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della
Norvegia.
2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere
nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona
definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:Area sud occidentale
1. 63°12'N e 23°05'W attraverso 62°00'N e 26°00'W
2. 62°58'N e 22°25'W
3. 63°06'N e 21°30'W
4. 63°03'N e 21°00'W di lì 180°00'S;
Area sud orientale
1. 63°14'N e 10°40'W
2. 63°14'N e 11°23'W
3. 63°35'N e 12°21'W
4. 64°00'N e 12°30'W
5. 63°53'N e 13°30'W
6. 63°36'N e 14°30'W
7. 63°10'N e 17°00'W di lì 180°00'S.
Articolo 8
Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord
Le misure di cui all'allegato 4 si applicano alla cattura, alla cernita e
allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.
Articolo 9
Altre misure tecniche e di controllo
Le misure tecniche di cui all'allegato 5 si applicano nel 2000 in aggiunta a
quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98 e (CE) n.
1626/94.
CAPITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI
TERZI
Articolo 10
Le navi battenti bandiera delle Barbados, della Guiana, del Giappone, della
Corea del Sud, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia,
della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela,
nonché le navi immatricolate nelle Faerøer, sono autorizzate ad effettuare
catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati
nell'allegato 1 e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 e
13.
Articolo 11
Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria,
le attività di pesca delle navi battenti bandiera
(i) della Norvegia o immatricolate nelle Faerøer sono limitate alle parti
della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle
linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar
Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord; le
attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera
della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle
linee di base della Danimarca e della Svezia;
(ii) della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di
pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base
degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30' di latitudine nord;
(iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della
zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di
base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;
(iv) delle Barbados, della Guiana, di Suriname, di Trinidad e Tobago, del
Giappone, della Corea del sud e del Venezuela sono limitate alle parti della
zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di
base del dipartimento francese della Guiana.
CAPITOLO IV
REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE
Articolo 12
1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di
pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque
dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle
autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non
si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord
effettuate da:
a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,
b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo
sgombro,
c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.
2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono
fissati nell'allegato 6. Le domande di licenza devono indicare i tipi di
pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali
si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle
autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le
domande alle autorità del paese terzo interessato.
3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo
nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la
loro attività.
4. Le navi comunitarie provviste di licenza per una determinata pesca
selettiva nelle acque delle Faerøer possono praticare un'altra pesca
selettiva previa notifica del cambiamento alle autorità delle Faerøer.
CAPITOLO V
REGIME DI LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI
Articolo 13
1. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata
dall'autorità di un paese terzo alla Commissione dev'essere corredata dei
seguenti dati:
(a) nome della nave;
(b) numero di immatricolazione;
(c) lettere e cifre esterne di identificazione;
(d) porto di immatricolazione;
(e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
(f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
(g) potenza del motore;
(h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
(i) metodo di pesca previsto;
(j) zona di pesca prevista;
(k) specie di pesci che si intendono catturare;
(l) periodo per il quale è richiesta la licenza.
In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi
norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di
possedere una licenza e un permesso di pesca.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le
navi immatricolate nelle Faerøer sono esentate da tale obbligo.
3. Il numero massimo di licenze e le condizioni particolari ad esse associate
sono fissati nell'allegato 6.
4. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre
1999 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2000 fino a
quando non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati, gli
elenchi delle navi autorizzate a pescare.
5. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini
del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali.
L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle
nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della
Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca
speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.
6. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in
parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui
all'allegato 1 per lo stock in questione.
7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato
adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
8. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati
licenze e permessi di pesca speciali alle navi, per le quali non siano stati
adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
9. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi
e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non
saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di
un'infrazione alle norme pertinenti.
Articolo 14
1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di
controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività
di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, compresi il
regolamento (CE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento
(CE) n. 88/98, il regolamento (CE) 850/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87
della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di
applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da
pesca(24).
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale
sono registrati i dati di cui all'allegato 7.
3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono
attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le
informazioni di cui all'allegato 8 secondo le disposizioni ivi previste.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI COMUNITARIE NELLE ZONE REGOLAMENTATE DA
ORGANIZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA
Zona della NAFO
Articolo 15
Partecipazione comunitaria
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da
pesca battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio che
intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione
NAFO non oltre il 20 gennaio 2000 o, successivamente, almeno trenta giorni
prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale
informazione comprende le seguenti indicazioni:
(a) nome della nave;
(b) numero di immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali
competenti;
(c) porto d'immatricolazione della nave;
(d) nome del proprietario o del noleggiatore
(e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle
norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
(f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di
regolamentazione NAFO;
g) sottozone in cui la nave intende operare.
2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro
(locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti
indicazioni:
(a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la
bandiera dello Stato membro;
(b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato
membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione
NAFO;
(c) Stato nel quale la nave è immatricolata o era precedentemente
immatricolata e la data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale
Stato;
(d) nome della nave;
(e) numero di immatricolazione ufficiale della nave attribuito dalle
autorità nazionali competenti;
(f) porto d'immatricolazione della nave dopo il trasferimento;
(g) nome del proprietario o del noleggiatore;
h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle
norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di
regolamentazione NAFO;
j) sottozone in cui la nave intende operare.
Articolo 16
Pesca dell'ippoglosso nero
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca
delle loro navi che svolgono la pesca dell'ippoglosso nero della zona di
regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2000 o, successivamente, almeno
30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel
piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, la nave o le navi che
inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca rappresenta lo
sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto
alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la
comunicazione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre il 31 dicembre 2000,
una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve
precisare il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il
numero totale dei giorni di pesca.
Articolo 17
Misure tecniche
1. Dimensione delle maglie delle reti
È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di
dimensione inferiore a 130 mm per la pesca selettiva delle specie elencate
nell'allegato 9; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca selettiva
del totano.
Le navi che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia
minima di 40 mm.
2. Attacco di dispositivi alle reti
È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel
presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la
dimensione.
Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per
ridurne o impedirne l'usura.
Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione
che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli
descritti nell'allegato 10.
Le navi che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano griglie di
selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.
3. Catture accessorie
Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato 1e per le quali la
Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di
regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della
pesca selettiva di qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie
a bordo, 2500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se
quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di
regolamentazione in cui sia vietata la pesca selettiva di talune specie, le
catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato 1e non
devono superare rispettivamente 1250 kg o il 5 %.
Le suddette percentuali sono calcolate prendendo, per ogni specie, la
percentuale in peso delle catture totali, esclusa la cattura di specie
soggette a limiti per le catture accessorie, e si basano sulle catture
effettuate in ogni zona e per ogni stock.
Per le navi che pescano i gamberi (Pandalus borealis), nel caso che la
totalità delle catture accessorie di tutte le specie comprese nell'allegato
1e superi il 5 % del peso per ogni tiro di rete, le navi cambiano
immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori
catture accessorie di tali specie.
Le catture di gamberelli non sono utilizzate nel calcolo del livello di
catture accessorie di specie demersali.
4. Taglia minima dei pesci
I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia
inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato 11 non possono essere
trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati,
immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere
immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura
superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave
deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni
pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una
taglia minima nell'allegato 11 e che non raggiunge la taglia corrispondente
stabilita nell'allegato 12 è considerato proveniente da un pesce sotto
misura.
Articolo 18
Misure di controllo
1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del
regolamento (CEE) n. 2847/93 e iscrivono nel giornale di bordo le
informazioni elencate nell'allegato 13 del presente regolamento.
A norma dell'articolo 15 dello stesso, gli Stati membri devono altresì
comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.
2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato 9,
non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni
inferiori a quelle indicate all'articolo 17, paragrafo 1. Tuttavia, le navi
che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di
regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano
correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato,
cioè:
(a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da
traino o da strascico;
(b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate
saldamente a una parte della sovrastruttura.
3. I comandanti delle navi comunitarie tengono, per le catture delle specie
elencate nell'allegato 1e:
(a) un registro di produzione recante, per specie e per prodotto trasformato,
la produzione cumulativa; oppure
(b) un piano di magazzinaggio, dei prodotti trasformati recante l'ubicazione,
per specie, dei prodotti nella stiva.
I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la
verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei
prodotti trasformati conservati a bordo.
4. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e
immatricolate nella Comunità che pescano lo scorfano nella zona 3M
notificano ogni secondo lunedì alle autorità competenti dello Stato membro
di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è immatricolata, i
quantitativi di scorfano pescati nella zona 3M nel periodo di due settimane
che si conclude alle ore 24,00 della domenica precedente.
5. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate nella
Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di
regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti
dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono immatricolate.
Articolo 19
Pesca dello scorfano
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12,00 di ogni
secondo martedì per la quindicina che si è conclusa alle ore 24,00 della
domenica precedente, le quantità di scorfano catturate nella divisione 3M
della zona di regolamentazione dalle navi battenti bandiera di uno Stato
membro e immatricolate nella Comunità.
Articolo 20
Dati scientifici e statistici
1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e
immatricolate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO
della zona di regolamentazione NAFO:
(a) sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma
dell'articolo 18, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle
catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone
unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di
longitudine;
(b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla
lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i
pesci rigettati in mare.
2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e
immatricolate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi
presso il Flemish Cap:
(a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui
quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati
pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma dell'articolo 18,
paragrafo 1;
(b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per
taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per
ciascun campione, riepilogati per mese.
3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di
ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata
ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce
è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna
caudale.
I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono
considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.
AQUE INTERNAZIONALI COMPRESE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC
Articolo 21
1. Entro e non oltre il 20 gennaio 2000, gli Stati membri comunicano alla
Commissione l'elenco delle navi che battono la loro bandiera e immatricolate
nella Comunità cui è concesso il diritto di pescare l'aringa nelle
sottozone CIEM I e II e lo scorfano atlantico nella zona della convenzione
NEAFC(25) e, successivamente, ogni modifica, ivi compresa l'aggiunta
all'elenco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca della
nave. Si considerano autorizzate alla pesca dello scorfano atlantico nella
zona sopra indicata unicamente le navi comprese nell'elenco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì prima delle
ore 12, per la settimana che si è conclusa alle ore 24 della domenica
precedente, i quantitativi di aringa o di scorfano atlantico catturati dalle
navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità e il numero
delle loro navi che esercitano questo tipo di pesca.
PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE REGOLAMENTATA DA ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI PER LA PESCA
Articolo 22
1. Per le operazioni di pesca che non sono soggette alle disposizioni degli
articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri:
- predispongono sistemi di registrazione e di campionamento che consentano di
stimare ogni mese i quantitativi totali di pesce degli stock indicati
nell'allegato 1f che sono stati sbarcati e trasbordati da navi battenti la
loro bandiera e immatricolate nella Comunità, nonché i quantitativi totali
sbarcati nei loro porti da navi battenti bandiera di un altro Stato membro o
immatricolate nella Comunità;
- anteriormente al 15 di ogni mese, comunicano alla Commissione, per gli
stock indicati nell'allegato 1f, i quantitativi totali che sono stati
sbarcati o trasbordati nel mese precedente da navi battenti la loro bandiera
e immatricolate nella Comunità, nonché i quantitativi totali sbarcati nei
loro porti da navi battenti bandiera di un altro Stato membro e immatricolate
nella Comunità.
2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è proibita
- alle navi che operano esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico, dal
1° al 31 maggio in tutto il Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto in
tutto il Mediterraneo ad eccezione dell'Adriatico;
- alle navi che operano esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, ad
eccezione dell'Adriatico, dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mediterraneo
e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico.
Gli Stati membri provvedono affinché le norme di cui sopra si applichino a
tutte le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nella Comunità.
Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del mare Adriatico è
costituito dalla linea che congiunge la frontiera greco-albanese e il capo
Santa Maria di Leuca.
3. In deroga al regolamento (CE) n. 1626/94, per il 2000 si applicano le
seguenti taglie minime:
>SPAZIO PER TABELLA>
4. In deroga al regolamento (CE) n. 850/98, nel 2000 si applicano le seguenti
taglie minime:
>SPAZIO PER TABELLA>
ZONA DELLA CCAMLR
Articolo 23
Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 99/68 della zona CCAMLR sono
abrogati.
Articolo 24
1. La pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato 14 è vietata nelle
zone e durante i periodi ivi indicati.
2. I TAC, i periodi di applicazione e le relative condizioni figurano
nell'allegato 1 g.
3. Le condizioni specifiche cui è soggetta l'utilizzazione delle
possibilità di pesca nella zona CCAMLR sono le seguenti:
(a) se, nel corso della pesca selettiva di Champsocephalus gunnari nella
sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus,
Notothenia rossii o Lepidonotothen squamifrons in una retata:
(i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le
specie ittiche, oppure
(ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,
il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque
miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di
cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato
il 5 %.
(b) Se, nel corso della pesca selettiva di Champsocephalus gunnari nella
sottozona statistica 48.3 o nella divisione statistica 58.5.2, una retata
contiene più di 100 kg di Champsocephalus gunnari e oltre il 10 % degli
esemplari di Champsocephalus gunnari ha una lunghezza totale inferiore a 24
cm, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque
miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di
cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture di Champsocephalus gunnari
di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10 %.
(c) Se, nel corso della pesca selettiva di Electrona carlsbergi, le catture
accessorie di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus,
Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii o Lepidonotothen squamifrons
in una retata:
i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le
specie ittiche, oppure
ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,
il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque
miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di
cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato
il 5 %.
(d) Se, nel corso della pesca selettiva di Dissostichus eleginoides o
Champsocephalus gunnari nella divisione statistica 58.5.2, le catture
accessorie di Lepidonotothen squamifrons o Channichthys rhinoceratus in una
retata sono pari o superiori a due tonnellate, per almeno cinque giorni il
peschereccio non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di cinque
miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato le due
tonnellate.
(e) Per luogo in cui le catture accessorie hanno superato i massimali di cui
al presente paragrafo si intende il tragitto seguito dal peschereccio dal
punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare
al punto in cui è recuperato.
(f) Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di
Dissostichus eleginoides rigettati, compresi gli esemplari con carne di
aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati al TAC.
CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.
Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori
al 1o gennaio 2000, l'articolo 24 si applica a decorrere dall'inizio di
ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).
(2) GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2479/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag 1).
(3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(4) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.
(5) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.
(6) GU L 29 del 1.2.1985, pag. 9.
(7) GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.
(8) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.
(9) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.
(10) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.
(11) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).
(12) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1.
(13) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
(14) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1520/1998 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).
(15) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2723/1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9).
(16) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.
(17) Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale.
(18) Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale.
(19) commissione per la conservazione delle risorse biologiche
dell'Antartico.
(20) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.
(21) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.
(22) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.
(23) OJ L 191, 7.7.1998, p. 10.
(24) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(25) Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-orientale.
ALLEGATO I
Possibilità di pesca per le navi comunitarie in zone dove sono imposti
limiti di cattura e per le navi di paesi terzi che operano nelle acque
comunitarie, secondo la specie e la zona (in tonnellate di peso vivo, salvo
indicazione contraria). Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel
presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del
presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal
regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.
Le sette parti del presente allegato corrispondono alle principali zone di
pesca come indicato in prosieguo:
- Allegato I A: Mar Baltico
- Allegato I B: Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat
- Allegato I C: Altlantico nordorientale, comprese le acque della Groenlandia
(zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
- Allegato I D: Acque comunitarie occidentali (zone CIEM Vb (acque
comunitarie), VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque comunitarie) e acque
al largo della Guiana francese.
- Allegato I E: Atlantico nordoccidentale (zona NAFO)
- Allegato I F: Specie altamente migratorie (tutte le zone)
- Allegato I G: Antartico (zona CCAMLR)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I A
MAR BALTICO
Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati
nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I B
SKAGERRAK E KATTEGAT E MARE DEL NORD
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I C
ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA
zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I D
ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI
Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana
francese
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Condizioni particolari:
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I E
ATLANTICO NORDOCCIDENTALE
ZONA NAFO
Tutti i TAC e le relative condizioni sono adottati nell'ambito della NAFO.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I F
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
Tutte le zone
I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni
internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e l'IATTC.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO I G
ANTARTICO
(zona della CCAMLR)
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri e quindi la
quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al
controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle
attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
I dati del presente allegato sostituiscono i dati corrispondenti di cui
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
Possibilità di pesca per il 2000 di aringhe da sbarcare senza cernita per
scopi diversi dal consumo umano (in tonnellate di peso vivo). Tutte le
limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano
contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto
soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare
agli articoli 14 e 15.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
STOCK CUI SI APPLICANO LE VARIE MISURE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 847/96
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD
1. Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e
sbarco di aringhe del Mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine
di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di
cui all'allegato 2. Tali misure comprendono segnatamente:
- programmi speciali di controllo e di ispezione;
- piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e,
in caso di necessità quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70
%, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;
- controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;
- se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si
è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in
particolare di novellame.
2. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle
catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di
campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di
catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti
aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di
programmi di campionamento.
3. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del
regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per
gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare
l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate
di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.
4. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che
l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire
un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe nelle varie
attività di pesca.
5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da
pescherecci che tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di
dimensioni pari o superiori a 32 mm, mentre effettuano queste catture in
dette aree, sono imputati ad un opportuno contingente definito nell'allegato
1 del presente regolamento.
6. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da
pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a
bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono
imputati ad un opportuno contingente definito nell'allegato 2 del presente
regolamento. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali
condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.
ALLEGATO V
MISURE TECNICHE TEMPORANEE
1. Finestre di fuga nel Mar Baltico
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n.
88/98 del Consiglio, per garantire la selettività delle reti da traino,
sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie
e menzionate nell'allegato IV del medesimo regolamento, nel 2000 sono
autorizzati i due modelli di finestre di fuga descritti nell'appendice I del
presente allegato.
2. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico
La pesca del merluzzo bianco nel Baltico, nei Belts e nell'Øresund è
vietata dal 1o luglio al 20 agosto compreso.
3. Chiusura della zona al largo di Bornholm
Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2000 nella zona
delimitata dalle seguenti coordinate:
- 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est
- 55° 30' latitudine nord, e 16° 10' longitudine est
- 55° 15' latitudine nord e 16° 10' longitudine est
- 55° 15' latitudine nord e 15° 30' longitudine est
4. Restrizioni per la pesca del cicerello
Durante il 2000, è vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati
nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e
della Scozia e da una linea che unisce le coordinate seguenti:
- la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- la costa orientale della Scozia a 2° 00' longitudine ovest.
5. Restrizioni per la pesca dell'acciuga
E' vietato sbarcare o tenere a bordo acciughe catturate del 1 gennaio al 30
giugno nella zona geografica delimitata da una linea che unisce le coordinate
seguenti:
- un punto sulla costa settentrionale spagnola a 1° 35' longitudine ovest,
- 44° 45' latitudine nord, 1° 35' longitudine ovest,
- 44° 45' latitudine nord, 1° 45' longitudine ovest,
- 46° 00' latitudine nord, 1° 45' longitudine ovest,
- un punto sulla costa occidentale francese a 46°00' latitudine nord.
6. Sogliola e attrezzi fissi
Fermo restando quanto disposto nell'allegato VI del regolamento (CE) n.
850/98, per la sogliola (Solea solea) si applica durante il 2000 una
dimensione minima delle maglie di 90 mm nelle divisioni CIEM IVc e VIId.
7. Reti a circuizione e mammiferi marini
Fermo restando quanto disposto all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 850/98, è consentito alle navi da pesca di seguito elencate
effettuare operazioni di accerchiamento mediante reti a circuizione di
branchi o gruppi di delfini al fine di catturare tonnidi, alle condizioni
convenute nel quadro dell'accordo relativo al programma internazionale per la
conservazione dei delfini, firmato a Washington il 15 maggio 1998:
Nome della nave: AURORA B; identificazione esterna: BI-2-5-97; indicativo di
chiamata: EAQT
Nome della nave: ALBACORA; identificazione esterna: CA-3-1099; indicativo di
chiamata: EGDY
Nome della nave: ALMIRANTE; identificazione esterna: CA-3-1069; indicativo di
chiamata: EAYN
8. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat
In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n.
850/98 del Consiglio, nel 2000 si applicano le seguenti disposizioni:
a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli
boreali (Pandalus borealis);
b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine
(Argentina spp.);
c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture
accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo
bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola
limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo,
merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;
d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture
accessorie non devono superare il 70 % per le seguenti specie: nasello,
passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodoto,
rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo
carbonaro, astice;
e) nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi
maglie di 35-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le
seguenti specie: merlano bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera
lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera
pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo
carbonaro, scampo, astice;
f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) e e)
con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie
non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco,
eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda,
rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo
giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
Appendice I all'allegato 5
Finestre di fuga (modello 1)
Due finestre di fuga, con maglie in plastica disposte a diamante
completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle
sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura delle
maglie non deve essere inferiore a 105 mm. Le due finestre vengono fissate
con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie disposte a diamante e
le maglie delle finestre). La dimensione delle maglie di questa pezza
separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la
lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.
Le finestre vengono fissate sui 2 lati del sacco; la distanza tra
l'estremità posteriore del sacco e le finestre deve essere compresa tra 40 e
50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80 % della
lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm (cfr. figura 1) e deve
essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore
della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.
Finestra di fuga (modello 2)
Caratteristiche della finestra
Le finestre sono pezze di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco
conta due finestre.
Dimensioni della finestra
Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza, e
lunghezza minima di 3,5 m misurata sui lati (Figura 2); la lunghezza della
finestra non dev'essere inferiore all'80 % della lunghezza complessiva del
sacco.
Pezza di rete della finestra
Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta di
maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le
maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati
di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. Ogni
finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte.
Collocazione della finestra
Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da
ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro. Le due finestre sono
collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e
sotto di esse. Le finestre terminano a 40-50 maglie dalla sagola di chiusura
(cfr. figura 2).
L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie
della pezza normale del sacco. Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto
in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza
normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di maglie
e taglio K (taglio obliquo).
Dimensione delle maglie su tutto il sacco
Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105 mm.
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ALLEGATO VI
LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I
PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI.
I presenti dati sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi si
riferiscono allo stato dei negoziati alla fine del 1999 e possono subire
variazioni a seguito di modifiche nella legislazione dei paesi terzi
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO VIbis
Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per i
pescherecci di paesi terzi nelle acque comunitarie.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO
Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste
degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di
pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito
dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate
Dopo ogni operazione di pesca:
1.1 i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in
chilogrammi-peso vivo;
1.2 la data e l'ora dell'operazione di pesca;
1.3 la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
1.4 il metodo di pesca utilizzato.
Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
2.1 l'indicazione "ricevuto da" o "trasbordato su";
2.2 i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in
chilogrammi-peso vivo;
2.3 il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave
dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
2.4 è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.
Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
3.1 il nome del porto;
3.2 i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso
vivo.
Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità
europee:
4.1 la data e l'ora della comunicazione;
4.2 il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
4.3 nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.
ALLEGATO VIII
CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA
COMMISSIONE
1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e
lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle
coste degli Stati membri della Comunità, nelle quali vigono le norme
comunitarie in materia di pesca:
(a) gli elementi indicati al punto 1.5;
(b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso
vivo e ripartiti per specie;
(c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede
di iniziare la pesca.
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta
in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola
comunicazione alla prima entrata.
1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
(a) gli elementi indicati al punto 1.5;
(b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso
vivo e ripartiti per specie;
(c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in
chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
(d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
(e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo,
trasbordati su e da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e
l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
(f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta
da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola
comunicazione all'ultima uscita.
1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata
per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca
dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno
da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto
1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
(a) gli elementi indicati al punto 1.5;
(b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in
chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
(c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
(a) gli elementi indicati al punto 1.5;
(b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in
chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
(c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
1.5. (a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di
identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
(b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;
(c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
(d) l'identificazione del tipo di messaggio;
(e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla
Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189
FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma
indicata al punto 4.
2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono
essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra
nave per conto della prima.
3.
>SPAZIO PER TABELLA>
Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed
essere fornite nel seguente ordine:
- nome del peschereccio;
- l'indicativo di chiamata;
- lettere e cifre esterne di identificazione;
- il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi;
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
- messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: "IN",
- messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: "OUT",
- messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: "ICES",
- messaggio settimanale: "WKL",
- messaggio ogni tre giorni: "2 WKL";
- la data, l'ora e la posizione geografica;
- la divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in
chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al
punto 5;
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in
chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al
punto 5;
- la divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente
comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato
effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione
precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- il nome del comandante.
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IX
Elenco di specie della zona di regolamentazione NAFO
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO X
RINFORZI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO
Rinforzo superiore tipo ICNAF
Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o
impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:
(a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle
prescritte per la rete vera e propria;
(b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo
anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più
di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie
prima della maglia iniziale del sacco. In mancanza di corda divisoria di
fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco
della rete, misurata a partire da almeno quattro maglie dalla maglia iniziale
del sacco;
(c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad
almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di
sacco che risulta coperta.Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti
rispetto all'asse longitudinale del sacco.
Rinforzo superiore ad alettoni multipli
Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano
bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie
della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:
i) ogni pezza:
(a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli
retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;
(b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli
retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);
(c) non sia più lunga di dieci maglie;
ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i
due terzi della lunghezza del sacco stesso.
Rinforzo superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)
Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco
o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte
posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il
cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se
misurate bagnate.La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo
anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere
esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.
ALLEGATO XI
Taglie minime allo sbarco
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO XII
TAGLIE MINIME ALLO SBARCO DEL PESCE TRASFORMATO
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO XIII
Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo
>SPAZIO PER TABELLA>
Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona NAFO
>SPAZIO PER TABELLA>
Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO XIV
Divieto di pesca nella zona della CCAMLR
>SPAZIO PER TABELLA>
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