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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO
MINISTERIALE 27 luglio 2000 Ripartizione della quota integrativa di tonno rosso per l'anno 2000 (G.U.
n. 180, 3 agosto 2000, Serie Generale) IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Art. 1. 1. L'allegato A del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 concernente la determinazione delle quote individuali di pesca del tonno rosso per l'anno 2000 è modificato come segue: Ripartizione quote tonno rosso per attrezzi da pesca (valori espressi in tonnellate) per l'anno 2000
2. La differenza tra la disponibilità del terzo emendamento al regolamento (CE) n. 2742/99 citato in premessa e l'incremento di quota assegnata ai sistemi palangaro, tonnara volante, pesca sportiva e tonnare fisse, andrà ad aumentare la quota di riserva. Art. 2. 1. Le quote individuali di cui all'allegato B del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 sono incrementate del 5% del valore determinato nel citato decreto. 2. Gli armatori delle navi da pesca professionale, non inclusi nell'allegato B di cui al comma 1 del presente articolo, che catturano accidentalmente tonno rosso, hanno l'obbligo di compilare e presentare il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto. Tali catture non costituiranno titolo per l'assegnazione delle quote per gli anni 2001 e seguenti. Art. 3. 1.
Le
disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee del terzo emendamento al regolamento (CE) n. 2742/1999. Il presente
decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO
MINISTERIALE 27 luglio 2000 Determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso (G.U.
n. 180, 3 agosto 2000, Serie Generale) IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Art. 1. Tonnara fissa 1. L'esercizio della pesca del tonno con la tonnara fissa è consentito esclusivamente ai titolari degli impianti iscritti in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente i titolari di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000 o i titolari di diritti storici che presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000. 3. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dalla copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto e, per i titolari di diritti storici, di documento comprovante la titolarità e la tipologia del diritto. 4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili. Art. 2. Tonnara volante o circuizione 1. L'esercizio della pesca del tonno con tonnara volante o con rete a circuizione è consentito alle navi iscritte in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Saranno iscritte nell'elenco di cui al precedente comma le navi con licenza specifica di circuizione per tonno di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1996 citato nelle premesse. 3. Saranno altresì iscritte nell'elenco suddetto le navi dotate di licenza di pesca (o attestazione provvisoria) abilitante al sistema circuizione per le quali l'armatore presenti apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000. La domanda in bollo deve essere corredata da dichiarazioni statistiche, fatture ed ogni ulteriore documentazione idonea a provare la cattura di esemplari di tonno avvenuta negli anni 1994, 1995, 1996, fatte salve le barche costruite successivamente al 1996. 4. Alle navi iscritte nell'elenco di cui al precedente comma è attribuita una quota individuale determinata con le seguenti modalità: il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 1 se la nave medesima è dotata di licenza per la sola circuizione; il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 0,5 se la nave medesima è dotata di licenza abilitante anche all'uso di un altro sistema di pesca; il tonnellaggio della nave moltiplicato per il coefficiente 0,33 se la nave medesima è dotata di licenza abilitante anche all'uso di altri due o più sistemi di pesca; la quota complessiva annualmente attribuita al sistema circuizione per tonni è ripartita alle singole imbarcazioni sulla base del tonnellaggio risultante dall'applicazione dei suindicati coefficienti. 5. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 3 o carenti della documentazione di cui al medesimo comma saranno dichiarate inammissibili. Art. 3. Palangari 1. L'esercizio della pesca del tonno con i palangari è consentito alle navi iscritte in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Saranno iscritte nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente le navi dotate di licenza di pesca (o attestazione provvisoria) abilitante al sistema palangari e in corso di validità per le quali l'armatore presenta apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000. 3. Nella domanda di cui al precedente comma l'armatore deve dichiarare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca del tonno con i palangari e di possedere l'attrezzatura necessaria a tale esercizio. La domanda deve, inoltre, essere corredata da tutte le dichiarazioni statistiche (copia dei mod. TR presentati alle capitanerie di porto competenti comprovanti le catture di tonno effettuate negli anni 1995-1996-1997-1998. 4. La quota complessiva annualmente attribuita al sistema palangari per tonni è ripartita tra le navi di cui al predetto elenco in proporzione al valore medio delle catture registrate, per ciascuna nave, nelle dichiarazioni statistiche relative ai due anni migliori sui quattro di riferimento, fatte salvo le unità entrate in servizio nell'anno 1998. Nessuna quota individuale è attribuita nel caso in cui il valore medio delle catture dei due anni migliori risulti inferiore alle 2 tonnellate. 5. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili. Art. 4. Catture accidentali 1. Gli armatori delle navi da pesca professionale, non rientranti negli elenchi di cui ai precedenti articoli, che catturano accidentalmente tonno rosso hanno l'obbligo di compilare e presentare il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto. 2. La cattura annua accidentale di tonno non può superare i 750 chilogrammi per nave. Art. 5. Pesca sportiva 1. L'esercizio della pesca sportiva del tonno è consentita esclusivamente ai natanti iscritti in un apposito elenco presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i natanti da diporto i cui proprietari, direttamente o per tramite delle associazioni nazionali di pesca sportiva, presentino domanda, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000. 3. La pesca sportiva del tonno rosso, esercitata esclusivamente dalle navi inserite nell'elenco di cui al comma 1, è consentita solo nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. 4. Fermi restando i divieti vigenti di commercializzazione del pescato e di cattura di esemplari di tonno inferiori ai 6,4 chilogrammi, la cattura massima settimanale consentita è pari ad un solo esemplare di tonno per ciascuna nave compresa nell'elenco di cui al comma 1. Tale limite di cattura massima settimanale non si applica nelle competizioni ufficiali preventivamente comunicate dalle associazioni nazionali di pesca sportiva alla direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 5. I proprietari delle navi di cui al predetto elenco sono obbligati a dichiarare ogni cattura di tonno compilando e presentando in capitaneria il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto. Art. 6. Divieti 1. Tutte le altre catture di tonno rosso non regolamentate dal presente decreto sono vietate. Art. 7. Sanzioni 1. La mancata dichiarazione statistica di cattura del tonno rosso attraverso il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999 è sanzionata con la sospensione dell'attività di pesca per un periodo compreso tra sette e sessanta giorni. La durata della sospensione è stabilita dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità dell'infrazione. 2. Tutti coloro che superano la quota di cattura individuale loro assegnata sono sanzionati con una riduzione, pari al 125% della quantità catturata in eccesso, da computarsi sulla quota spettante per l'anno successivo. 3. Per i pescatori sportivi la mancata dichiarazione statistica e/o il superamento della quota di cui all'art. 5, commi 4 e 5 sono sanzionati con la sospensione dell'attività di pesca secondo quanto previsto dal comma 1, dell'art. 7. 4. Per le catture vietate si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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