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MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO
MINISTERIALE 23 aprile 2001
Misure
di gestione della pesca sportiva del tonno rosso.
IL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive
modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e
successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di
esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 che
stabilisce, per l'anno 2001, le possibilita' di pesca e le condizioni ad essa
associate per alcuni stocks o gruppi di stocks ittici e che attribuisce
all'Italia un totale ammissibile di cattura
(TAC) del tonno rosso pari a 4.958 tonnellate;
Vista la raccomandazione adottata dall'ICCAT nella sessione di Rio de Janeiro
1999 che impone ad ogni Stato membro o Parte cooperante il rilevamento
statistico della pesca sportiva del tonno rosso svolta nelle zone di mare,
tra le quali il Mediterraneo, contemplate dalle norme istitutive di detta
Commissione internazionale;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri
delle quote di pesca del tonno rosso e, in particolare, l'art. 5 in materia
di iscrizione all'elenco dei pescatori sportivi del tonno rosso;
Ritenuto necessario dare applicazione al suindicato decreto ministeriale 27
luglio 2000 al fine di garantire un trasparente svolgimento della pesca
sportiva italiana del tonno rosso e di ottemperare ai sopra menzionati
obblighi internazionali, tenendo conto che, con decreto ministeriale di pari
data concernente la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno
rosso tra sistemi di pesca, e' stato attribuito al settore della pesca
sportiva un TAC complessivo di 173,53 tonnellate;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca
marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere
favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. L'elenco dei pescatori sportivi di tonno rosso di cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e' reso noto nell'allegato
A al presente decreto.
2. I soggetti indicati nell'elenco in allegato A svolgono la pesca
sportiva del tonno rosso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle pertinenti
disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e, comunque, per la
campagna di pesca 2001, fino al raggiungimento della quota 173,53 tonnellate
complessivamente attribuita al settore.
Art. 2.
1. Nell'allegato B al presente decreto sono indicati i nominativi degli
esclusi dall'elenco di cui all'art. 1 suddivisi per le seguenti categorie di
motivazione invalidanti la domanda:
a) irricevibilita' per decorso del termine stabilito dal decreto ministeriale
27 luglio 2000;
b) carenza estremi identificativi del richiedente;
c) mancanza di sottoscrizione.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono, entro i
sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, presentare ricorso al tribunale mministrativo
regionale competente ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 3.
1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle
pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000. Il presente
decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Allegato A
Elenco degli
iscritti:
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